1. PRINCIPI GENERALI
1.1 Correttezza ed onestà
L’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI opera nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti, dell’etica professionale e delle disposizioni, procedure e normative aziendali. Il perseguimento dell’interesse dell’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI, non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza ed onestà; anche per questo viene rifiutata qualsiasi forma di beneficio o regalo, ricevuto od offerto, che possa essere inteso come strumento volto ad influire sulla indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.
Altresì, viene rifiutato qualsiasi impiego, sulle apparecchiature informatiche dell’Azienda, di prodotti non ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa, nonché la riproduzione illecita di programmi informatici protetti.
1.2 Imparzialità
Nelle relazioni con tutte le controparti, l’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI, evita ogni discriminazione basata sull'età, l’origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso, la sessualità o lo stato di salute dei suoi interlocutori.
1.3 Professionalità e valorizzazione delle risorse umane
L’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI garantisce un adeguato grado di professionalità, nell'esecuzione dei compiti assegnati ai propri collaboratori. A tal fine, l’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI, promuove e valorizza le competenze delle proprie risorse, mettendo a disposizione delle medesime strumenti di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo.
1.4 Riservatezza L’Azienda
Agricola BLANDINI GIOVANNI garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso.
Ai collaboratori dell’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività professionale.
1.5 Conflitti di interesse
Nello svolgimento di ogni attività, l’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di “conflitto di interesse”, oltre a quelle definite dalla legge, s’intende anche il caso in cui un collaboratore operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello della Società per trarne un vantaggio di natura personale.
1.6 Protezione della salute
Ai collaboratori, la cui integrità fisica e morale è considerata valore primario di dell’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI, vengono garantite condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia. La sorveglianza della salute dei lavoratori è garantita da provvedimenti adottati in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali, regionali e provinciali.
1.7 La sostenibilità
L’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI nell'ambito delle strategie aziendali definite, sceglie di rafforzare l’attenzione degli aspetti sociali e ambientali nello svolgimento delle attività, perseguendo la strada della sostenibilità. In virtù di tale scelta, viene fornita una informazione trasparente dei valori che indirizzano il comportamento dell’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI e delle politiche realizzate in campo economico, sociale e ambientale.
1.8 Tutela ambientale
L’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI è impegnata nella salvaguardia dell’ambiente come bene primario. A tale scopo, l’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI orienta le proprie scelte, in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.
1.9 Rapporti con terzi
L’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI e i suoi dipendenti devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali, fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d’affari. L’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI si rifiuta di intraprendere rapporti d’affari con soggetti di non provata o sospetta integrità morale.
1.10 Formazione dipendenti
L’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI fornirà ai propri collaboratori adeguata formazione in materia di responsabilità amministrativa, ivi compresa la materia della normativa antiriciclaggio ad essa connessa. I collaboratori, con funzione di responsabilità, sono tenuti a partecipare a corsi, meeting e programmi di formazione organizzati dall'azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI.
1.11 Contributi e sponsorizzazioni
Le attività per le quali l’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI può concedere sponsorizzazioni devono riguardare temi di valore sociale. Comunque, nella valutazione delle offerte cui aderire, il Vertice dell’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI presta particolare riguardo a possibili conflitti d’interessi di ordine individuale o aziendale.
2. AREE DI APPLICAZIONE
Capo I – Rapporto con i clienti ed i fornitori
2.1 Rapporti contrattuali con i clienti ed i fornitori
I rapporti contrattuali e le comunicazioni ai clienti ed ai fornitori dell’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI sono improntati a principi di correttezza ed onestà, professionalità, trasparenza e, comunque, informati alla massima collaborazione. Nei confronti della clientela e dei fornitori devono essere adottati comportamenti coerenti con le previsioni dei contratti e dei regolamenti, verificando l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali. In ambito di salute e sicurezza sul lavoro, dovrà, inoltre, essere garantito il coordinamento fra Committente e fornitore, per ciò che concerne l’individuazione e la gestione dei rischi d’interferenze, in ottemperanza al disposto normativo del D.Lgs. 81/2008. E’ fatto divieto di intrattenere relazioni, in modo diretto o indiretto, con persone collegate ad organizzazioni sospettate di operare oltre i confini della legalità.
Eventuali anomalie andranno prontamente segnalate al Direttore dell’’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI.
2.2 Soddisfazione del cliente
L’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI considera fondamentale mantenere elevati standard di qualità dei propri servizi e massimizzare la soddisfazione della clientela. Le procedure interne utilizzate supportano queste finalità. In ambito di prodotti alimentari e agroalimentari è vietata:
- la messa in vendita di prodotti diversi da quelli dichiarati;
- la produzione e la vendita di sostanze alimentari alterate nella loro essenza e composizione o con sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione;
- la produzione e la vendita di prodotti agroalimentari con alterazione o contraffazione dell’origine geografica. Eventuali reclami saranno trattati con la massima tempestività ed attenzione.
2.3 Accettazione Codice Etico da parte dei fornitori, dei collaboratori esterni
L’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI richiede ai fornitori e collaboratori esterni, la presa di conoscenza del presente Codice Etico che pubblicizza con idonei mezzi e strumenti di comunicazione.
Capo II – Rapporti con i Collaboratori
2.4 Gestione delle risorse umane
Il Personale a tempo determinato ed indeterminato è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare e di sfruttamento. L’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI evita qualsiasi forma di discriminazione, sia in fase di selezione che in quella di gestione e sviluppo di carriera del personale. I profili professionali dei candidati vengono valutati esclusivamente al fine del perseguimento degli interessi aziendali. Alla costituzione e nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, il personale riceve chiare e specifiche informazioni sugli aspetti normativi e retributivi. Per tutta la durata del rapporto di lavoro, riceve indicazioni che gli consentano di comprendere la natura del proprio incarico e che gli permettano di svolgerlo adeguatamente, nel rispetto della propria qualifica. Le condizioni del rapporto di lavoro sono quelle indicate dal Contratto collettivo nazionale e provinciale applicato.
2.5 Sicurezza e salute
La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, costituiscono tematiche alle quali, per la loro valenza, l’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI è estremamente sensibile e dedica da sempre una particolare attenzione. L’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute (D.Lgs. 81/08), mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività professionale. I principi e i criteri fondamentali di prevenzione, in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono i seguenti:
- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- combattere i rischi alla fonte;
- rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro e adeguare il lavoro all'uomo, in particolar modo per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e la definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- fornire ai lavoratori i dispositivi di prevenzione e protezione individuale adeguati rispetto ai rischi da prevenire, alle condizioni di lavoro, alle esigenze e necessità del lavoratore;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di prevenzione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- garantire il controllo sanitario dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni ed alla riunione periodica in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- fornire adeguata e sufficiente informazione, formazione e addestramento ai lavoratori, dirigenti, ai preposti ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in materia di salute e sicurezza. La formazione e l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; in occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie e di nuove sostanze e preparati pericolosi. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di buone prassi;
- prevedere misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- utilizzare segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare la manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. Il parametro di riferimento di tali principi e criteri è costituito dai principi generali di protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, sanciti dall'art. 6, commi 1 e 2, della Direttiva europea n. 89/391 (c.d. “Direttiva Quadro”) nonché dalle misure generali di tutela sancite dall'art. 15, comma 1, e ss. del D. Lgs 81/2008.
Ogni attività della società e dei singoli soggetti, sia ai livelli apicali, nel momento di prendere decisioni, sia a livelli operativi, nel momento di attuarle, dovrà essere orientata al rispetto di questi principi. I lavoratori che a diverso titolo operano nell'azienda, sono tenuti a comunicare all'Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI, qualsiasi informazione utile e necessaria a garantire un opportuno presidio sull'organizzazione e la gestione del sistema della sicurezza sul lavoro, nonché qualsiasi disfunzione del sistema stesso. Inoltre, i lavoratori sono tenuti a utilizzare correttamente le macchine ed impianti, l'attrezzatura di protezione individuale, nonché i dispositivi di sicurezza; segnalare ogni situazione di lavoro che comporti un pericolo grave ed immediato, nonché ogni difetto dei sistemi di protezione; partecipare all'adempimento delle esigenze imposte in materia di protezione sanitaria per permettere al datore di lavoro di garantire che l'ambiente e le condizioni di lavoro risultino sicuri e senza rischi; contribuire, insieme al datore di lavoro all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2.6 Tutela della privacy e Sicurezza Informatica
I dati personali che riguardano i collaboratori, interni ed esterni, sono trattati nel pieno rispetto della vigente normativa, con modalità idonee ad assicurarne la massima trasparenza ai diretti interessati e l’inaccessibilità a terzi, se non per giustificati motivi. La gestione del sistema informatico locale, avviene in maniera tale da perseguire un sistema aziendale di sicurezza informatica, che si sostanzia in misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell’integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell’informazione e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione. Pertanto, è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 24 bis del D. Lgs 231/01.
Capo III – Comportamento del personale e dei collaboratori interni
2.7 Criterio generale
L’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI richiede ai collaboratori un comportamento legalmente, professionalmente, eticamente corretto e leale in ogni fase dell’attività lavorativa. Nessun motivo o circostanza può giustificare comportamenti iniqui o disonesti.
Tale comportamento corretto deve essere tenuto anche nell’ipotesi del verificarsi di un procedimento penale, a carico di un qualsiasi soggetto dell’Azienda, al fine di evitare di porre in essere condotte che possano integrare la fattispecie di reato rientrante nell’art. 25-novies del D.Lgs 231/01, ossia l’induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.
2.8 Riservatezza
Ogni collaboratore ha l’obbligo di mantenere la riservatezza sulle informazioni non pubbliche di cui è venuto a conoscenza per ragioni d’ufficio. E’ vietata la loro immotivata partecipazione a terzi, interni o esterni all'azienda. Le informazioni riservate possono essere comunicate solo a coloro che devono venirne a conoscenza per svolgere il compito loro affidato nel rispetto della normativa vigente, compresa quella interna aziendale.
2.9 Comunicazione
Ogni comunicazione deve essere veritiera, chiara, precisa, puntuale e corretta. Nessun collaboratore, se non chi sia stato espressamente autorizzato, può rilasciare dichiarazioni all'esterno riguardanti l’azienda.
2.10 Protezione delle informazioni
Le informazioni e i documenti riservati – quali a titolo esemplificativo, i dati personali dei soci e dei clienti, o i progetti, le strategie e il know-how dell’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI – vanno con la massima diligenza custoditi e protetti in maniera adeguata e continua, secondo le istruzioni e le procedure previste nei settori per i quali siano state disciplinate. Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare di:
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico locale (su PC) o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
Pertanto il personale dipendente e i consulenti dell’Azienda, devono:
- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi, qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell’Azienda;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l’utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc.);
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell’Azienda.
2.11 Omaggi
Nessun dipendente e/o collaboratore deve direttamente o indirettamente accettare, sollecitare, promettere, offrire o corrispondere somme di denaro o altre utilità (inclusi regali o doni, ad eccezione di oggetti di mero valore simbolico) a persone che rappresentano la pubblica amministrazione (funzionari statali, di enti pubblici, ASL, forze dell’ordine, vigili del fuoco, eccetera) anche a seguito di pressioni illecite. Ai collaboratori è ovviamente altresì vietato offrire, a persone che rappresentano la pubblica amministrazione, omaggi commerciali, regali o altre utilità che possano costituire violazioni di leggi o regolamenti e che, se resi pubblici, possano costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, all'Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI.
2.12 Uso dei beni aziendali
Il personale dispone di beni di vario tipo, di proprietà dell’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI. E’ necessario che l’uso di tali beni sia effettuato per motivi di servizio e non personali, in modo appropriato e responsabile. Alla cessazione del rapporto di lavoro, tutti i beni devono essere restituiti all'Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI.
2.13 Rispetto del decoro e della dignità della persona umana e dei luoghi di lavoro
Ogni collaboratore, tanto nei rapporti con i subordinati, quanto con i superiori e – in genere – nei confronti di tutti i colleghi, è tenuto a mantenere un comportamento consono al decoro e alla dignità della persona umana e dei luoghi in cui si esplica l’attività. Il Responsabile dell’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI ha il dovere di intervenire, con le modalità più appropriate ai casi che fossero sottoposti alla sua attenzione.
2.14 Osservanza del Codice Etico
L’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI esige da tutti i dipendenti una rigorosa osservanza delle disposizioni del presente Codice. Qualsiasi violazione delle disposizioni del Codice è perciò trattata con fermezza, con la conseguente adozione d’adeguate misure sanzionatorie. (v. paragrafo 3.2 Violazioni) I dipendenti, pertanto, sono tenuti a:
- far proprie compiutamente le disposizioni e le politiche del Codice riguardanti la loro specifica mansione, anche partecipando ad eventuali attività di formazione;
- uniformarsi a tutte le disposizioni interne, introdotte dall'Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI allo scopo di osservare il Codice o individuare eventuali violazioni dello stesso;
- segnalare tempestivamente eventuali violazioni al Codice, al Responsabile dell’Azienda.
Capo IV – Rapporti con le Istituzioni Pubbliche ed altri soggetti esterni
2.15 Pubbliche amministrazioni e Autorità indipendenti
Tutti i rapporti fra l’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI e le istituzioni Pubbliche devono essere gestiti soltanto dalle funzioni e dai dipendenti a ciò delegati e improntati a principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e non ingerenza, nel rispetto dei reciproci ruoli. L’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI rifiuta qualsivoglia comportamento che possa essere anche soltanto interpretato come di natura collusiva o comunque idoneo a pregiudicare i suddetti principi. Omaggi e cortesie (laddove ammessi dalla normativa aziendale vigente) nei confronti di rappresentanti di Istituzioni Pubbliche dovranno essere di valore simbolico e proporzionati al caso e, comunque, tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi per l’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI .
2.16 Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza
I Destinatari del presente Codice, in occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo. Si impone, altresì, una condotta trasparente e responsabile nella predisposizione delle segnalazioni periodiche e di tutte le comunicazioni da inviare alle stesse autorità, nonché nella esibizione o trasmissione di documenti, atti ed ogni altra informazione utile, in base a norme di legge e regolamentari. Nei confronti di tali soggetti, pertanto, è fatto divieto di occultare informazioni o fornire documentazione falsa o attestante cose non vere, di impedire o comunque ostacolare in qualunque modo le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con l’azienda per via delle loro funzioni istituzionali.
3. MODALITÀ DI APPLICAZIONE
3.1 Violazioni
In caso di violazioni del Codice Etico, l’Azienda Agricola BLANDINI GIOVANNI adotta – nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente – provvedimenti disciplinari, che possono giungere sino all'allontanamento dall'azienda degli stessi responsabili, con le conseguenze contrattuali e di legge rispetto al rapporto di lavoro, previste dalle norme vigenti.
4. MODALITÀ DI MODIFICA DEL CODICE
L’attività di revisione tiene conto dei contributi ricevuti da dipendenti e da terzi, così come delle evoluzioni normative, nonché dell’esperienza acquisita nell'applicazione del Codice stesso.